Telemarketing aggressivo, il Garante della Privacy sanziona Fastweb con una multa di oltre quattro milioni e mezzo di Euro

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Roma – (Di Alessandro La Spina) Il fenomeno del telemarketing è ormai entrato nelle nostre vite. Tantissime persone, infatti, vengono contattate telefonicamente o mediante altri sistemi di comunicazione, per sentirsi proporre, quasi ogni giorno, offerte commerciali inerenti l’acquisto di prodotti e servizi. Eppure, se effettuata non osservando ben precise norme finalizzate a tutelare la nostra sfera privata, tale pratica configura un comportamento irregolare sanzionabile dalle preposte autorità di vigilanza. È quanto accaduto recentemente, attraverso l’inflizione di una multa pari a 4.501.868 euro, disposta dal garante della privacy a carico di Fastweb. La sanzione è giunta al termine di un’istruttoria, avviata a seguito di molteplici segnalazioni degli utenti, i quali lamentavano di ricevere continue chiamate promozionali relative ai settori telefonia e internet, senza aver dato alcun consenso preventivo. Come dichiarato dall’Agenzia governativa in un suo un comunicato stampa, durante le indagini è emerso «un allarmante ricorso all’utilizzo di numerazioni fittizie o non censite nel Registro degli Operatori di Comunicazione (Roc)». Tale condotta sarebbe riconducibile ad un “sottobosco” di call-center che effettuavano telemarketing non rispettando le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Giudicate improprie anche le procedure di gestione della clientela, realizzate mediante contatti presi da sedicenti operatori Fastweb attraverso Whatsapp, con cui si chiedevano i documenti d’identità dei contraenti, forse al il fine di compiere attività di spamming e phishing. L’Autorità ha, dunque, ordinato al gestore di adeguare i propri trattamenti, così da «prevedere che l’attivazione di offerte e servizi, nonché la registrazione di contratti avvenga solo a seguito di chiamate effettuate dalla rete di vendita, mediante utenze telefoniche iscritte al Roc». La società non potrà utilizzare i contenuti presenti nelle liste anagrafiche fornite da soggetti terzi, senza che questi abbiano preventivamente acquisito il consenso “specifico, libero e informato” degli interessati. Puntuale la replica di Fastweb. In una sua nota, si sostiene di considerare la tutela della privacy come una sua priorità, sottolineando di aver cooperato in fase di istruttoria per far sì che le irregolarità contestate, riferentesi al periodo Dicembre 2018-Febbraio 2020, non si verifichino più in futuro. Come riconosciuto dal Garante, l’azienda ha immediatamente avviato, in tal senso, un programma di azioni mirato, attraverso la progressiva dismissione delle attività di telemarketing ritenute non affidabili, il rafforzamento delle misure di sicurezza per l’accesso ai database aziendali e l’adozione di sistemi di controllo più stringenti sul circuito di vendita.

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