Gli obblighi informativi elemento chiave del rapporto tra Banca e risparmiatore

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Roma – (Di Eugenia Trovato) Due recenti decisioni assunte dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie, organismo di risoluzione stragiudiziale di controversie tra investitori “non professionali” e intermediari finanziari istituito dalla CONSOB con la Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, offrono lo spunto per dare uno sguardo di massima alla questione della preventiva e corretta informazione del risparmiatore che si accinge ad acquistare prodotti finanziari. Si tratta di un punto nodale che ormai da anni agita la giurisprudenza e che trova attualmente il suo banco di prova più controverso e complesso nella c.d. “profilatura del risparmiatore”: passaggio fondamentale nella dialettica tra banca e cliente che si accinge ad acquistare strumenti finanziari. Sovente difatti quello che in gergo finanziario si definisce “questionario MiFID” è divenuto terreno di scontro tra istituti di credito e risparmiatori soprattutto sotto il profilo della conoscenza del funzionamento dei mercati finanziari e della propensione al rischio, entrambi considerati ai fini
della valutazione della coerenza degli strumenti finanziari acquistati rispetto alle intenzioni ed agli obbiettivi dell’investitore. Non di rado nell’affrontare tale tipologia di contenzioso ci si imbatte in “interviste MiFID” che pur formalmente complete ed esaustive nel riflettere le prescrizioni del Nuovo Regolamento Intermediari di fatto si traducono in un mero simulacro puramente formalistico e difensivistico adottato dall’intermediario (e strenuamente difeso in giudizio) al mero fine di proteggersi da future contestazioni sulla condotta tenuta al momento del collocamento dei prodotti finanziari. 1) Si tratta della numero 3928 e della numero 3929, entrambe del 25 giugno 2021. Volendo scendere nel dettaglio, la fragilità di una tale impostazione è bene evidenziata in tutti quei
casi in cui si assiste ad un disallineamento tra il grado di esperienza in materia di strumenti finanziari che il risparmiatore si attribuisce al momento dell’acquisto di prodotti finanziari complessi mediante la sottoscrizione del “questionario MiFID” e la sua storia finanziaria, come documentata (sarebbe meglio dire confessata) dagli estratti conto “storici” del dossier titoli dai quali risulta la reale operatività in strumenti finanziari sia in termini di frequenza che di complessità e di entità. Non di rado, ancora, ci si imbatte in casi in cui il “questionario MiFID” sottoscritto dal risparmiatore restituisce un profilo di rischio alto ed una conoscenza approfondita dei mercati finanziari pur essendo il conto titoli privo di qualsiasi operatività pregressa poiché acceso solo contestualmente alla profilatura. Le superiori considerazioni non devono certo essere ritenute di per sé sole decisive o per meglio dire “scriminanti” verso la condotta del risparmiatore, il quale, come più volte ribadito anche dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie nella constante ricerca di un corretto giudizio di bilanciamento tra integrità dei mercati, tutela del risparmio e principio di auto-responsabilizzazione dell’investitore, ha comunque l’onere di esaminare sempre con grande attenzione la documentazione che gli viene proposta e di assicurarsi il tempo necessario alla sua comprensione, soprattutto quando la documentazione da sottoscrivere è particolarmente corposa, desistendo,
all’occorrenza, dal sottoscrivere prodotti finanziari complessi dei quali non abbia compreso bene i meccanismi di funzionamento.

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