Torniamo ancora una volta sui temi della sicurezza stradale, per segnalare una recentissima pronunzia della Corte di Cassazione che chiarisce come non valga “ad escludere il delitto di cui all’art. 589 c.p. (omicidio colposo) la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente, o si attardino nell’attraversare, costituendo un rischio tipico e pertanto prevedibile nella circolazione stradale” (Cass. pen., sez. IV, sentenza 24 febbraio 2021, n. 7094).
IL CASO
Un automobilista investe mortalmente un pedone che attraversa la sede stradale con mossa repentina in un tratto non contrassegnato dalla presenza di strisce pedonali. L’investitore, tratto a giudizio per il reato di omicidio colposo e per la violazione dell’art. 141 commi 1,2,3 del codice stradale – che impone al conducente del veicolo di regolare la velocità alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico, e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, in modo che venga evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone – invoca a sua discolpa la condotta imprudente della vittima ed il rispetto, da parte propria, dei limiti di velocità vigenti in quel tratto di strada. Il Tribunale, dopo gli accertamenti istruttori in sede dibattimentale, condannava l’imputato per non aver egli adeguato la propria condotta di guida alle condizioni di tempo e di luogo del frangente, pur dandogli atto del rispetto dei limiti di velocità. Il ragionamento del giudice verte principalmente sulla circostanza che il pedone si trovasse in centro abitato e fosse visibile dall’automobilista e, dunque, prevedibile un suo eventuale attraversamento; elementi, questi, che avrebbero dovuto innalzare al massimo il livello di attenzione nella guida.
La sentenza, confermata in appello, veniva impugnata con ricorso per Cassazione che veniva rigettato.
La Suprema Corte afferma, infatti, come l’attribuzione della colpa all’imputato, quantunque concorrente con quella della vittima, sia, oltre che coerente con le risultanze processuali, conseguenza dell’applicazione dei principi di diritto affermatisi negli anni nella suddetta materia, insistendo sulla cosiddetta prevedibilità dell’evento, ritenuta assolutamente pacifica (l’attraversamento di un pedone in centro abitato). Viene infatti evidenziato come all’imputato sia stata contestata la violazione della norma sulla velocità, che non veniva violata, ma la prescrizione di cui all’art. 141 C.d.S: le condizioni metereologiche avverse, il centro abitato e la presenza di pedoni visibili, avrebbero dovuto indurre l’automobilista alla massima attenzione e prudenza nella guida. Secondo la Corte di legittimità, il rispetto del limite massimo di velocità non vale ad escludere la condotta colposa dell’automobilista. L’art. 141 del codice della strada, per come si è detto, impone all’automobilista il più attento controllo ed il più deciso dominio del proprio veicolo, nonché la messa in atto di tutte le manovre necessarie ad evitare situazioni di potenziale pericolo, specie l’arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, in quanto l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità (Cass., sez. IV, n. 51747 del 27.11.2019, Cass. pen., sez. IV, n. 5691 del 2.2.2016). La conseguenza è che il conducente che noti sul proprio percorso la presenza di pedoni che si attardino a scansarsi, deve secondo un canone di estrema prudenza ridurre la velocità, e, se del caso, arrestarsi “allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi, che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili” (così sez. IV, sent. n. 8859 del 1988).
Nel quadro delle nostre campagne per la sicurezza stradale, abbiamo voluto segnalare la superiore decisione per svolgere un servizio informativo verso tutti gli utenti della strada ai quali non possiamo che raccomandare prudenza, attenzione, rispetto delle regole e del buon senso.