Roma – L’articolo 30 della legge n. 233/2021, con il quale è stato convertito il decreto legge – n. 152/2021 ha introdotto numerose novità in materia di trasporti e spedizione. “Quella sicuramente più rilevante – riferisce l’avv. Alessandro Foti, esperto in diritto dei trasporti e diritto commerciale – è che sarà possibile applicare un unico contratto per disciplinare tanti rapporti, infatti lo spedizioniere non viene più considerato come un mandatario senza rappresentanza del committente, ma può siglare contratti di trasporto non solo per se stesso, ma anche in nome e per conto del mandante. Attraverso la stipulazione di un solo contratto, inoltre, si potranno coprire tutte le attività che interessano più vettori, fino a ieri disciplinati con singoli contratti, Altro aspetto sicuramente rilevante è che lo spedizioniere si fa carico dell’esecuzione del trasporto e che adesso, contrariamente a quanto avveniva in passato, può godere della limitazione della responsabilità per perdita o avaria delle cose trasportate, che è in passato era previsto al solo vettore. Novità ulteriore anche sul fronte dei crediti generati dal contratto di spedizione e di quelli relativi a spese d’imposta anticipate dallo spedizioniere, che avranno privilegio sulle cose spedite fin quando queste saranno in disponibilità dello spedizioniere. Tale privilegio può essere esteso anche ai beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito, purchè questi trasporti o spedizioni vengo effettuati come esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. Infine è stato modificato l’articolo 1696 del codice civile, il quale adesso prevede per ogni tipologia di trasporto la limitazione al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate che in antecedenza era prevista per il solo vettore stradale. In particole viene fissata la limitazione a livello nazionale in 1 euro per ogni chilo di peso lordo di merce perduta o avariata e, a livello internazionale, facendo rinvio alla Convenzione CMR, 8,33 DSP per ogni chilogrammo di peso lordo mancante (circa € 3,00). Viene inoltre introdotta la limitazione di responsabilità nel trasporto intermodale attraverso una disciplina specifica nella quale lo stesso limite di risarcimento viene stabilito per il vettore anche quando venga affidato un trasporto intermodale. Anche in questo caso, qualora non sia possibile stabilire valutare il momento in cui è avvenuta la perdita o l’avaria la responsabilità non potrà superare, nei trasporti nazionali 1 euro al chilo di merce, e, in quelli internazionali i 3 euro al chilo. In conclusione, è evidente che l’obiettivo della riforma è quello di rinnovare il sistema in materia di responsabilità vettoriale nei casi di trasporto di merci, e di inserire nella disciplina codicistica i costanti orientamenti giurisprudenziali con riferimento alle fattispecie della spedizione e del trasporto multimodale”.
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