Fatturazione elettronica e protezione dati personali: Agenzia delle Entrate versus Garante Privacy

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Fatturazione elettronica e protezione dei dati personali: Agenzia delle Entrate versus Garante per la Privacy

di Cristina Cammaroto

Che la fatturazione elettronica appaia un muro quasi insormontabile per la piccola (e media) impresa italiana non è un segreto. Per un paese in cui il livello di informatizzazione è ancora molto basso rispetto ai colleghi europei (l’ultima indagine statista seria del 2016 ci collocava al 25° posto, dopo di noi Grecia e Bulgaria), tenere il passo con l’ormai lanciatissima digitalizzazione dei servizi dell’Agenzia delle Entrate sembra quasi infattibile. Tralasciamo per un attimo le problematiche tecniche che il cittadino/imprenditore e consumatore (colui che in certi casi dovrebbe anche riceverle queste fatture elettroniche….) sarà tenuto ad affrontare per l’adeguamento a quest‘obbligo di legge….E’ il caso di soffermarci su una novità d’azione messa in campo dal Garante per la Privacy. La massima autorità in tema di protezione dei dati ha infatti esercitato il proprio diritto all’ammonimento contro l’Agenzia. Dopo l’entrata in vigore del Regolamento Europeo (n. 2016/679, operativo dal 25 maggio 2018), per la prima volta il Garante ha esercitato il nuovo potere correttivo di avvertimento, emanando un provvedimento a seguito di alcuni reclami. Nella nota pubblicata dal Garante si legge che l’obbligo che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019 comporterà “un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell’intera popolazione, sproporzionato rispetto all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito”.

Contestato primo fra tutti il ruolo di controllore in mano all’Agenzia che – facendo da intermediario nello smistamento delle fatture tra venditore/acquirente – conserverà non solo i dati dei due soggetti ma le fatture stesse, documenti “ricchi” di informazioni relative a tipologia di beni acquistati, abitudini di consumo, modalità di pagamento e regolarità degli stessi. Senza contare il trattamento di dati a carattere sanitario “ultra sensibile” che potranno essere oggetto di prestazioni fatturate elettronicamente.

Altra nota dolente: gli intermediari. Consulenti contabili “fisici” o software dedicati all’emissione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche avranno nei propri archivi informatici una enorme mole di informazioni che esporranno i dati a rischi di utilizzo improprio e privo di consenso espresso dai soggetti coinvolti. Il provvedimento (che vi invitiamo a consultare al link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9059949) è suonato come un duro avvertimento nei confronti dell’Agenzia che avrebbe dovuto far conoscere per tempo quali iniziative potevano essere messe in atto per conformare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica con quanto previsto dal regolamento per il trattamento dei dati.

Ad oggi il provvedimento è stato trasmesso dall’organo di vigilanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attesa delle valutazioni di competenza.

Se i consumatori (e i venditori) avevano ancora qualche dubbio sulla volontà di controllo – formalmente anti-elusiva ma praticamente pro-invasiva – da parte dell’Agenzia, possono adesso “rassegnarsi”. A meno che qualcosa non cambi all’ultimo momento sul tavolo del confronto tra le necessità dell’erario ed i diritti dei consumatori.

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