Bollette fatturate con due anni di ritardo, Agcm multa Enel, Eni e Sen

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Roma – (di Alessandro La Spina) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato fa sentire la propria voce nel settore della vendita di servizi legati all’energia, irrogando sanzioni per complessivi 12,5 mln di Euro nei confronti di Enel, Servizio Elettrico Nazionale ed Eni. Alla base del provvedimento vi è l’ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dai clienti rispetto a presunti consumi fatturati tardivamente dalle tre società. Come si legge, infatti, in un comunicato emesso da AGCM e visibile sul proprio sito internet, «La legge di Bilancio del 2018 prevede che nei confronti delle bollette fatturate con un ritardo di due anni è possibile, da parte degli utenti, eccepire la prescrizione dei crediti vantati dalle aziende in relazione ai consumi di luce e gas, salvo il caso di “accertata responsabilità” degli utenti medesimi». In pratica, con l’avvento di questa norma, tantissimi consumatori hanno avuto la possibilità di segnalare all’Ente di controllo il mancato accoglimento delle loro istanze di prescrizione dovuta a tardiva fatturazione, ritardo che Eni, Enel e Sen, imputano alla mancata lettura dei contatori dovuta a responsabilità dei privati, a fronte dei tentativi di rilevamento dei consumi dichiarati dal distributore. Gli utenti, da parte loro, sostengono che tali tentativi non sono documentabili, molti di essi essendo stati addirittura smentiti dalle prove presentate in sede di conciliazione: ad esempio l’accessibilità del contatore o la presenza in casa dell’utente, di suoi congiunti o del portiere dello stabile al momento del tentativo medesimo. Durante il procedimento istruttorio è poi emerso che le tre società addebitavano immediatamente tali importi a tutti quei clienti che usufruiscono, come forma di pagamento, della domiciliazione su conto corrente bancario/postale o carta di credito, prescindendo dalla presentazione dell’istanza di prescrizione o comunicandone il rigetto solo successivamente. Ai sensi dell’art. 1 della già citata legge di bilancio, con la delibera dell’Autorità viene così riconosciuto il diritto al rimborso, entro tre mesi, delle somme versate a titolo di indebito conguaglio. Esultano le diverse associazioni dei consumatori impegnate in questa battaglia, nonostante le società interessate dichiarino da più parti di voler reagire alla decisione dell’Antitrust. Il Gruppo Enel afferma, in una sua nota, di aver agito nel pieno rispetto della normativa primaria e regolatoria di riferimento e confida di poter dimostrare la piena legittimità del proprio operato in successive fasi di giudizio. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Eni gas e Luce, che valuta la possibilità di un ricorso contro la decisione, ritenendo di aver sempre trattato con attenzione e correttezza le istanze presentate dai propri clienti.

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