Bolletta Tarsu “ritardataria” : il contribuente non deve pagare

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Messina – Una recente sentenza della commissione tributaria della città dello stretto fa percepire come possano essere contestati alcuni comportamenti della pubblica amministrazione. La nona sezione della Ctp di Messina da speranza ai contribuenti anche per future azioni legali. La decisione afferma e conferma il principio che una cartella di pagamento per tributi comunali (nella fattispecie Tarsu) debba essere supportata da un preventivo avviso di accertamento, che è il presupposto essenziale, e la condicio sine qua non, per potere legittimamente procedersi alla riscossione coattiva dei tributi. Nel concreto, un Comune ha provveduto ad iscrivere a ruolo un contribuente, per il mancato pagamento della Tarsu, e la relativa cartella di pagamento è stata notificata oltre il termine di decadenza triennale successivamente a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Nella sentenza viene, altresì, chiaramente censurato anche il comportamento di quel Comune, che non si è costituito in giudizio, rivelando, con tale comportamento omissivo mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia, che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) alla adozione di ogni cautela per inutili dispendi di energia processuale . Il contribuente, difeso dall’avv. Domenico Borgese, segretario regionale di Aiace (associazione consumatori), ha pertanto ottenuto giustizia da parte della Commissione Tributaria Provinciale competente. E ciò a danno della collettività, che poi è quella che, in definitiva, paga per la inefficienza e negligenza della pubblica amministrazione con conseguenti sperperi, a volte dispendiosi, del pubblico denaro.
E chi ne fà le spese sono i comuni cittadini.

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