Roma – Milioni di viaggiatori si spostano da una parte all’altra dell’Italia, per raggiungere le spiagge, le località di montagna, i laghi e godere del meritato riposo. Chi può permetterselo si concede il piacere di un viaggio all’estero, o addirittura oltre oceano. Per queste ultime categorie, ma non solo, il mezzo obbligato è l’aereo ed il sistema aeroportuale subisce lo stress di una massa crescente di persone in movimento. La conseguenza, sempre più spesso, è il caos negli aeroporti di tutta Europa, voli in forte ritardo e frequentemente cancellati per ragioni a volte oscure. Come difendersi in queste situazioni? Il regolamento 261/04 applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea, che stabilisce i diritti del passeggero, in caso di disagi, se la compagnia aerea ha sede nell’Unione europea, prevede che il viaggiatore vittima di un volo annullato debba essere riprotetto su un altro volo, non necessariamente della stessa compagnia. Il passeggero ha, in ogni caso, diritto di chiedere un risarcimento, oltre al rimborso del biglietto, qualora il volo venga cancellato ed egli sia stato avvisato meno di due settimane prima della partenza. Il risarcimento in caso di cancellazione è proporzionale alla lunghezza della tratta : 250 euro per voli fino a 1.500 chilometri, 400 euro per i voli oltre 1.500 chilometri dentro l’Ue e quelli compresi tra 1.501 e 3.500 chilometri extra EU. Sono invece 600 gli euro per i viaggi oltre i 3.500 chilometri. Il risarcimento non è sempre dovuto: solo se l’avviso viene dato meno di 14 giorni prima della partenza. Inoltre, non è dovuto alcun risarcimento se la compagnia può provare che la cancellazione derivi da circostanze di forza maggiore e come tali imprevedibili. Se la cancellazione avviene meno di una settimana prima, il risarcimento non è dovuto ove la compagnia si sia premurata di offrire un volo alternativo,
Ancora, in caso di ritardo la compagnia deve garantire una serie di servizi di assistenza, generi di conforto, come bevande, cibo ed eventualmente la sistemazione in albergo qualora il volo venga rinviato al giorno successivo. Il viaggiatore che invece paga di tasca propria i pasti, le bevande e l’alloggio ha diritto al rimborso da parte della compagnia aerea. Se il volo è in ritardo si ha diritto all’assistenza o al rimborso: “a seconda della durata del ritardo e della distanza del volo”.
Tutto ciò rappresenta un diritto dei passeggeri, al quale non si deve rinunziare e la nostra Associazione vi aiuterà a farvelo riconoscere, in via extragiudiziaria e, se del caso, anche ricorrendo al Giudice di Pace con la speciale procedura prevista dalle disposizioni europee.