Voli cancellati non rimborsati: Agcm sanziona Ryanair, Easyjet e Volotea

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Roma – (di Alessandro la Spina) Il settore aereo torna ad essere interessato dai provvedimenti dell’antitrust, che ha irrogato sanzioni nei confronti di alcune aviolinee operanti in Italia. L’ultima in ordine di tempo è quella emessa a carico di Ryanair (4,2 Mln di €), ma, nei giorni scorsi, l’autorità aveva già multato Easyjet (2,8 Mln di €) e Volotea (1,4 Mln di €). Stando a quanto si apprende da una nota stampa visibile sul sito internet dell’agenzia governativa, «le tre compagnie hanno tenuto una condotta gravemente scorretta e non rispondente al canone di diligenza professionale quando – terminate le limitazioni agli spostamenti (3 Giugno 2020) – procedevano a numerose cancellazioni di voli programmati e offerti in vendita, utilizzando sempre la motivazione dell’emergenza sanitaria e continuando a rilasciare voucher senza invece procedere al rimborso del prezzo pagato per i biglietti annullati». A tal proposito, secondo l’Agcm, sarebbero state fornite informazioni «ingannevoli e omissive» riguardo ai diritti esercitabili dai consumatori, oltre ad aver ostacolato il riconoscimento del rimborso monetario attraverso modalità atte a indurre i passeggeri all’accettazione del bonus anziché di una somma di denaro. Alcune specifiche compagnie, inoltre, non hanno previsto alcun ristoro in caso di annullamento del viaggio o hanno predisposto procedure aggravate per la fruizione dei voucher già emessi, come, ad esempio, l’uso di un numero telefonico a pagamento, la non previsione dei 18 mesi utili per il loro utilizzo (periodo stabilito dalla normativa emergenziale) e la mancata rifusione, al momento della scadenza, delle spese sostenute. Per ciò che concerne Ryanair, è stata giudicata ingannevole anche la campagna pubblicitaria diffusa tramite i mezzi di comunicazione, con la quale si dava la possibilità di cambiare volo gratuitamente (utilizzando il claim: “nessuna penale per il cambio” o similari), in quanto la società continuava ad applicare, al nuovo viaggio scelto dal consumatore, tariffe maggiorate rispetto a quelle contestualmente praticate sul proprio sistema di prenotazione. Nell’eventualità in cui si fosse optato per la sostituzione durante i sette giorni che precedevano la partenza, veniva, tra l’altro, applicato ugualmente un sovrapprezzo. Dopo le sanzioni, le tre compagnie dovranno presentare misure finalizzate ad ottemperare ai provvedimenti adottati.

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